IMU - TASI - TARI
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
IMU
QUALI SOGGETTI INTERESSA. Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l’attività.
QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Fabbricati e aree fabbricabili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
L’IMU non si applica sull’abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7).
ALIQUOTE
- aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1- A/8 e A/9, pari al 3,5 per mille;
- aliquota ordinaria pari al 10,60 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli di cui al punto precedente, ivi comprese le aree edificabili;
SCADENZE: 16 giugno 2020 acconto in autoliquidazione
16 dicembre 2020 saldo in autoliquidazione
TASI
QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale di lusso come definita ai fini dell’IMU, e aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali imponibili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
La TASI non si applica sull’abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7).
ALIQUOTE
- immobili di lusso (cat. A1, A8 e A9) adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,25% (0,25 per cento);
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011: aliquota 1,00% (1,00 per cento);
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota dello 0,25% (0,25 per cento);
- altri immobili con aliquota IMU al 1,06% (1,06 per cento): aliquota pari a zero;
SCADENZE: 16 giugno 2020 acconto in autoliquidazione
16 dicembre 2020 saldo in autoliquidazione
TARI
QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
QUANDO SI VERSA. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento del tributo. L'Ente invierà avviso di pagamento di quanto dovuto per l’anno 2020.